Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49024 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49024 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPALLINO GIUSEPPE N. IL 10/03/1957
avverso la sentenza n. 4377/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6 giugno 2012 la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza emessa il 13 ottobre 2011 dal Tribunale di Palermo nei
confronti di Spallino Giuseppe, condannato, con le attenuanti generiche, alla
pena di giorni venti di arresto per il reato previsto dall’art. 2 della legge n. 1423

del 1956, commesso in Palermo il 14 settembre 2007.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo
Spallino tramite il difensore, il quale deduce due motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 54 cod. pen. e manifesta
illogicità e insufficienza della motivazione.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e 53
legge n. 689 del 1981, e mancanza o illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è generico, posto che la sentenza impugnata esamina,
così come la sentenza di primo grado, la giustificazione addotta dall’imputato
del suo rientro a Palermo, nonostante il divieto impostogli con il foglio di via
obbligatorio, e con motivazione adeguata e coerente, senza incorrere in alcuna
violazione delle norme giuridiche e delle regole della logica, osserva che la
necessità di accompagnare la figlia disabile in ospedale, a Palermo, avrebbe
potuto e dovuto essere previamente rappresentata all’autorità competente per
ottenere la necessaria autorizzazione, e, sul punto, alcuna specifica censura
denunciabile in questa sede di legittimità risulta formulata del ricorrente.
1.2. L’entità della pena inflitta e la sua negata sostituzione con quella
pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 legge n. 689 del 1981, è stata anch’essa
adeguatamente giustificata nella sentenza impugnata con i plurimi precedenti
penali dello Spallino, anche per reati contro il patrimonio, donde la manifesta
infondatezza dell’ulteriore motivo di ricorso attinente al trattamento
sanzionatorio.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
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Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013.

P. Q. M.

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