Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49023 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49023 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 29/05/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAZIANO SALVATORE N. IL 09/06/1982
avverso la sentenza n. 3600/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

chi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2012 la Corte di appello di Palermo ha
dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da Graziano Salvatore
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, in data 29 giugno 2011, con la
quale era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi

comma primo, legge n. 1423 del 1956, commesso il 13/09/2009 e il
20/10/2009 in Palermo.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Graziano personalmente, il quale, con unico motivo, lamenta l’insufficienza della
motivazione per avere la Corte territoriale, “pur dando conto delle proprie
conclusioni e delle prove che le sorreggono”, omesso di esplicitare “i criteri di
valutazione” delle medesime prove in punto di eccessività della pena lamentata
dall’appellante, con richiesta di annullamento della decisione impugnata e di
immediata declaratoria di non punibilità del Graziano, ex art. 129 cod. proc.
pen., per non aver commesso il fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si limita ad enunciare confusamente il motivo sopra
testualmente trascritto, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno dello
stesso e aggiungendo alla doglianza sulla pena quella, parimenti immotivata,
sulla pretesa sua non punibilità neppure dedotta in appello.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella
necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i
capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto
stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la
censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, Rv. 228926). Si tratta di un
requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico
della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a
uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in
modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime,
al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e
di esercitare il proprio sindacato (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2003, Rv. 224659;
Cass., Sez. IV, 1 aprile 2004, Rv. 228586).

9{

due e giorni venti di arresto per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 9,

Nel caso di specie, mancando -come si è detto- ogni sviluppo argomentativo
della censura proposta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi
del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c),
cod. proc. pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in C 1.000 (mille).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

Il presidente

processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella

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