Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49023 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49023 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTONI CRISTIAN N. IL 05/10/1990
avverso la sentenza n. 7271/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con sentenza del 26
ottobre 2012, ha condannato Cantoni Cristian, riconosciuta la lieve entità del
fatto, alla pena di euro cento di ammenda per il reato di porto ingiustificato,
fuori della propria abitazione, di due martelli frangivetro, in Firenze, nella notte

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello, convertito
in ricorso per cassazione, il Cantoni tramite il suo difensore, avvocato Felice
Neppi Ventura del foro di Firenze, il quale ha dedotto l’incapacità di intendere e
di volere dell’imputato chiedendo la rinnovazione del dibattimento per disporre
perizia psichiatrica, e la carenza di motivazione con riguardo alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore il quale, al
tempo della presentazione dell’atto di impugnazione nel novembre 2012, non
era abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, risultando iscritto
nell’albo dei cassazionisti il 23 maggio 2014.
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a
nulla rilevando che l’impugnazione sia stata impropriamente proposta come
appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui
all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di
derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi
di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci,
Rv. 228119); né il vizio può essere sanato dalla successiva iscrizione del
difensore nell’albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine
per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista (Sez. 1,
n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille.
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tra il 25 e il 26 gennaio 2011.

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

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