Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49022 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49022 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGURI CALOGERO N. IL 20/01/1979
avverso la sentenza n. 1929/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 luglio 2012 la Corte di appello di Palermo, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 7 ottobre 2011,
ha ridotto a mesi sei di arresto la pena di mesi nove e giorni dieci di arresto
inflitta a Liguri Calogero, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, senza obbligo di soggiorno,
commesso in Villabate in diversi giorni del dicembre 2007, febbraio 2008, e
aprile e maggio dello stesso anno.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Liguri,
tramite il difensore di fiducia, il quale deduce due motivi di ricorso.
2.1. Nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione dell’art. 133
cod. pen.
2.2. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 62 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono
manifestamente infondati.
La Corte di merito ha infatti giustificato, con motivazione adeguata e
coerente, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante
il preponderante disvalore costituito dai plurimi precedenti penali del Liguri, non
controbilanciato da alcun altro, concreto elemento a lui favorevole; e ha tenuto
conto delle circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen. nel determinare l’entità
della pena, ridotta di tre mesi e dieci giorni rispetto a quella inflitta dal giudice
di primo grado.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato (le violazioni si snodano dal 16/12/2007 al 18/05/2008),
compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata (conforme: Sez. U,
n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), consegue, ai
sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
1
IfL——

violazione delle prescrizioni della misura della misura di prevenzione della

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

Il presidente

delle ammende.

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