Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49022 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49022 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DUKA JOLIN N. IL 06/06/1986
avverso la sentenza n. 256/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 17 marzo 2014 la Corte di appello di Firenze
ha confermato la sentenza del Tribunale della sede, in data 3 dicembre
2013, all’esito di giudizio abbreviato, di condanna dell’appellante, Duka
Jolin, alla pena di mesi sei di reclusione, perché, essendo stato espulso ai
sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, in forza di decreto del
Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 1° marzo 2012, eseguito mediante

2012, era rientrato senza autorizzazione nel territorio dello Stato italiano,
dove era sorpreso in Firenze, il 6 novembre 2013, quivi trattenendosi
illegalmente.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Duka tramite il difensore, il quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 6, 7, 14, 15 e
ss. della Direttiva 2008/115/CE, in relazione al d.lgs. n. 286 del 1998, art.
13, commi 13 e 13 bis, e art. 14.
Il provvedimento amministrativo di espulsione, la cui violazione è
penalmente sanzionata, non sarebbe conforme al quadro normativo interno
e sovranazionale in materia.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha già chiarito che gli Stati
possono ricorrere alla pena detentiva nei confronti dei migranti irregolari, a
condizione che ciò non comprometta l’esigenza, prioritaria nell’ottica della
normativa europea, di eseguire con tutti i mezzi (anche coercitivi), previsti
dalla direttiva, il pronto allontanamento degli stranieri, irregolarmente
soggiornanti.
Processare penalmente e tenere in carcere lo straniero irregolare per un
periodo di tempo che, considerati i limiti edittali di cui all’art. 13, comma
13, potrebbe essere anche molto lungo, contrasta con gli scopi della
Direttiva, quale che sia la specifica forma di irregolarità (inottemperanza
all’ordine di allontanamento, mera irregolarità del soggiorno, reingresso
illecito), che connota la permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente impugna l’ordinanza di rigetta
della richiesta di rinvio della trattazione del processo per impedimento
professionale del difensore.
La motivazione addotta, per non essere stato adeguatamente motivato il
prospettato impedimento, sarebbe illogica e contraddittoria, avendo il
difensore documentato i concomitanti impegni professionali anche fuori
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accompagnamento alla frontiera marittima di Ancona in data 13 marzo

provincia, per udienze fissate precedentemente e relative a fatti meno
recenti, nonché l’impossibilità di nominare un sostituto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i
motivi.
1.1. Partendo dall’esame del motivo in rito, va detto che, nel giudizio di

giudizio abbreviato, l’impedimento a comparire del difensore dell’imputato
non può dare luogo al rinvio dell’udienza camerale, in quanto quest’ultima,
a norma dell’art. 443 cod. proc. pen., è espressamente disciplinata dagli
artt. 599 e 127 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità dell’art.
420-ter, comma 5, dello stesso codice (Sez. 1, n. 6907 del 24/11/2011,
dep. 22/02/2012, Ganceanu, Rv. 252401, pertinente ad un caso di
impedimento del difensore per ragioni di salute, assimilabile
all’impedimento per concomitante impegno professionale, mentre diverso è
il caso di adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze che
non costituisce, per giurisprudenza delle sezioni unite della Corte, ipotesi di
legittimo impedimento, bensì espressione del diritto di libertà, il quale, se
posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice dì
autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell’udienza camerale: c.f.r.,
tra tutte, Sez. 6, n. 18753 del 16/04/2014 Adem, Rv. 259199).
1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo che postula
l’incompatibilità tra l’arbitrario rientro del cittadino straniero, che sia stato
già espulso in via amministrativa dal territorio dello Stato, sanzionato con la
reclusione da uno a quattro anni, e la Direttiva rimpatri dell’Unione
europea, esecutiva nel nostro paese, che favorisce l’allontanamento
tempestivo dello straniero irregolare, ciò che sarebbe contraddetto dalla
previsione di una pena detentiva di lunga durata.
Il ricorrente erroneamente postula che, nel caso di specie, il
provvedimento violato sia una espulsione amministrativa (art. 13, comma
13, T.U. Imm.); mentre, come è chiaramente enunciato nel capo di
imputazione, la violazione dei divieto di reingresso concerne un decreto di
espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza come misura alternativa
alla detenzione in carcere, a norma dell’art. 16, comma 5, T.U. Imm.
Tale violazione è sanzionata dall’art. 13, comma 13-bis (primo periodo),
T.U. imm., e ad essa, supponendo un’espulsione a titolo di sanzione penale
o come conseguenza di una sanzione penale, non si applica la disciplina
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appello instaurato a seguito dell’impugnazione della sentenza emessa nel

prevista dalla Direttiva rimpatri per i soli casi di ingresso e soggiorno
illegali, in uno Stato dell’Unione europea, di cittadini di paesi terzi che siano
destinatari di provvedimenti solo amministrativi di espulsione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle

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