Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49021 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49021 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NUCATOLO SALVATORE N. IL 28/03/1974
avverso la sentenza n. 1294/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 luglio 2012 la Corte di appello di Palermo, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 29 settembre
2011, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di violazione degli
obblighi della misura della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di

sentenza di condanna del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2010, irrevocabile
il 4 gennaio 2011, ha rideterminato la pena inflitta al Nucatolo, per l’unico reato
continuato, in anni due di reclusione, confermando nel resto l’impugnata
sentenza.
Il Nucatolo è stato riconosciuto responsabile di aver violato le prescrizioni
della misura di prevenzione in tema di orari di rientro e uscita dalla sua
abitazione, in Palermo, il 4 settembre e il 2 dicembre 2007, con la recidiva
reiterata.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Nucatolo, tramite il difensore di fiducia, il quale deduce sei motivi di ricorso.
2.1. Nullità assoluta della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 178, comma
1, lett. b) e c), cod. proc. pen., non essendo stato notificato all’imputato il
decreto del Giudice per le indagini preliminari del 18/5/2009 che dispose il
giudizio, essendo il Nucatolo, all’epoca, detenuto.
2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 9, comma 2,
legge n. 1423 del 1956, in luogo del comma 1 dello stesso articolo, non avendo
il Nucatolo violato l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e vizio della
motivazione al riguardo.
2.3. Omessa motivazione della ritenuta penale responsabilità anche con
riguardo alla mancanza di prova dell’elemento psicologico del reato.
2.4. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in tema
di recidiva, illegittimamente non esclusa dal giudice sebbene non applicata.
2.5. Eccessività della pena inflitta per mancato riferimento ai parametri
indicati nell’art. 133 cod. pen. ed erroneo diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
2.6. Errata determinazione della continuazione ed eccessivo aumento per
essa applicato.

i

ct

pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, e altro analogo reato, oggetto di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è generico, posto che la sentenza impugnata precisa
che il decreto che dispose il giudizio fu ritualmente notificato al Nucatolo con
consegna, a mani proprie, il 21 maggio 2009.
Tale dato non è contestato dal ricorrente che si limita a dedurre l’omessa

preliminari il 18 maggio 2009.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La costante giurisprudenza di questa Corte è, infatti, conforme a quanto
correttamente ritenuto dal giudice di merito, secondo cui, in materia di misure
di prevenzione, a seguito della modifica di cui al d.l. n. 144 del 2005, l’art. 9,
comma secondo, legge n. 1423 del 1956 punisce come delitto qualunque tipo di
inosservanza sia degli obblighi, sia delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza
speciale con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella,
meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi
inerenti alla sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, dep.
25/02/2009. Iourio, Rv. 242975; conformi: n. 1485 del 2006, Rv. 233436; n.
2217 del 2007, Rv. 235899).
1.3. Il terzo motivo circa l’ignoranza del decreto applicativo della misura di
prevenzione da parte del Nucatolo, il quale, essendo detenuto al tempo della
sua emissione, non ne avrebbe ricevuto la notifica, è del tutto generico e si
pone in contrasto con quanto specificamente indicato dal giudice di merito circa
la notificazione al prevenuto del medesimo decreto, avvenuta il 12/04/2005.
1.4. Il quarto motivo contesta sempre genericamente la ritenuta recidiva
reiterata, giustificata invece dai numerosi e gravi precedenti penali del
Nucatolo, espressamente richiamati in sentenza.
1.5. Il quinto motivo, attinente al diniego delle circostanze attenuanti
generiche e alla determinazione della pena senza considerare le circostanze
indicate nell’art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo il giudice
giustificato le negate attenuanti e l’entità della pena irrogata con la negativa
personalità dell’imputato, in assenza di qualsiasi positivo elemento di
valutazione.
1.6. Per analoghe ragioni è manifestamente infondata, oltre a non
configurare alcun vizio denunciabile in questa sede, la determinazione in sei
mesi dell’aumento della pena base di un anno e sei mesi di reclusione per la
ritenuta continuazione con altro fatto della stessa indole già giudicato.

2

notifica del decreto di rinvio a giudizio emesso dal Giudice per le indagini

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

Il presidente

pare congruo determinare in C 1.000 (mille).

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