Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49021 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49021 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORANA FRANCESCA N. IL 18/10/1979
avverso la sentenza n. 3959/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
e
J0/01/2014
.

19L- •

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 10 gennaio 2014 la Corte di appello di
Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data
17 maggio 2012, ha assolto Morana Francesca dal delitto previsto dall’art.
341-bis cod. pen., perché non punibile ai sensi dell’at. 393-bis cod. pen.; e
ha, invece, confermato la sua responsabilità per la contravvenzione di cui

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputata tramite il difensore, il quale denuncia il vizio di motivazione: la
Morana non si sarebbe rifiutata di fornire le indicazioni sulla propria identità
personale al vice brigadiere Rinaldi, ma, turbata dai toni accesi e arbitrari di
quest’ultimo, tali da farle riconoscere dallo stesso giudice d’appello la causa
di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen., avrebbe preferito fornire i
propri documenti all’altro verbalizzante, appuntato De Montis, il quale si era
comportato in modo più pacato nei suoi riguardi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, mentre formalmente denuncia un
vizio della motivazione, postula in realtà una rivalutazione nel merito delle
risultanze istruttorie non consentita in questa sede.
La sentenza impugnata, infatti, ricostruisce in modo diverso la dinamica
del fatto, senza incorrere in alcun travisamento delle prove acquisite,
neppure denunciato dalla ricorrente; in particolare, la Corte territoriale
rappresenta che la Morana fu richiesta insistentemente di fornire le sue
generalità non solo dall’intemperante verbalizzante, Rinaldi, ma anche
dall’appuntato De Montis e dal vigile urbano, Risso, opponendo a tutti e tre
un rifiuto ed esibendo i propri documenti solo dopo le insistenze dei
verbalizzanti.

2. Alla dichiarata inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

all’art. 651 cod. pen., determinando la pena in euro 150,00 di ammenda.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.

qZ551

Zo(

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 20/05/2015.

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