Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49020 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49020 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANESSA GIOVANNI N. IL 01/11/1975
avverso la sentenza n. 571/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 giugno 2011 la Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa il 10 dicembre 2009
dal Tribunale di Taranto con la quale Panessa Giovanni era stato condannato
alla pena di due mesi di arresto per violazione del foglio di via obbligatorio,

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Panessa personalmente, il quale denuncia il difetto di motivazione rilevando,
testualmente, che dagli atti “risultavano più che sufficienti elementi per una
valutazione (…) favorevole all’imputato, al fine della sua assoluzione per non
aver commesso il fatto”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si limita ad enunciare il motivo sopra testualmente trascritto,
senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno dello stesso.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella
necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i
capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto
stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la
censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, Rv. 228926). Si tratta di un
requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico
della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a
uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in
modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime,
al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e
di esercitare il proprio sindacato (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2003, Rv. 224659;
Cass., Sez. IV, 1 aprile 2004, Rv. 228586).
Nel caso di specie, mancando -come si è detto- ogni sviluppo argomentativo
della censura proposta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi
del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c),
cod. proc. pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza

cl

commessa in Taranto 1’8 aprile 2007.

impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

Il presidente

pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA