Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4902 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4902 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL Tribunale di Gela
Nei confronti di
1. RUSSO SALVATORE EUSEBIO n. il 15.07.199
2. GHIANDA FABIO
3. RUSSO CALOGERO ALESSIO

n. il 17.10.1993
n. il 01.09.1987

avverso l’ordinanza n. 98/2014 del Tribunale di Gela del 17.03.2014
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 27 novembre 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Claudio D’Isa
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.
Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 27/11/2014

FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Gela avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con cui il
Tribunale non ha convalidato l’arresto, in ordine al delitto di furto
aggravato, di RUSSO SALVATORE EUSEBIO, GHIANDA FABIO e RUSSO
CALOGERO ALESSIO, per mancato rispetto dei termini di presentazione degli
arrestati al giudice ai sensi dell’art. 558, 2° e 4° co. c.p.p.
Il ricorrente denuncia violazione di legge sostenendo il pieno rispetto dei

controlli richiesti dall’attività di indagine, svolta essenzialmente in favore
degli arrestati. In fatto, espone che, dal verbale di arresto redatto dai
Carabinieri di Mazzarino in data 15.03.2014 alle ore 13.30 nei confronti dei
predetti, i Carabinieri, dopo aver ricevuto una telefonata anonima, recatisi in
Contrada Pileri di Mazzarino, sorprendevano alle ore 9.00 dello stesso giorno
gli indagati a tagliare la legna e degli alberi mediante l’ausilio di una
motosega, Gli indagati riferivano immediatamente di essere stati autorizzati
al taglio da tale Margiotta, residente in Mazzarino. I Carabinieri, al fine di dar
riscontro alla giustificazione fornita dai tre arrestati, condotti costoro in
caserma, iniziavano le attività necessarie per verificare la veridicità delle loro
giustificazioni. Sentiti a sommarie informazioni le persone indicate, alle ore
10,28 e alle ore 10.55, all’esito, accertato che il Russo Salvatore, il Ghianda
Fabio ed il Russo Calogero non avevano avuta alcuna autorizzazione al taglio
della legna, venivano formalmente arrestati alle ore 13.30 . Il P.M. chiedeva
la fissazione dell’udienza di convalida per le ore 12.00 del giorno
17.03.2014.

Il ricorso è inammissibile.
Per il ricorrente il tempo di custodia degli arrestati in caserma sarebbe
rilevante solo se rimasto “senza giustificazione”, e, poiché per il caso di
specie c’è piena giustificazione in quanto sono state nel frattempo, prima di
procedere al formale arresto, svolte delle indagini, il momento a quo dal
quale decorrono le 48 ore richieste dalla norma di cui all’art. 558 comma 2
c.p.p., è quello delle ore 13.30 e non quello delle ore 9.00. diversamente da
come ha opinato il Tribunale.
L’argomentazione non è condivisibile.
Come puntualmente e correttamente rileva il Procuratore Generale
requirente, la distinzione tra detenzione giustificata da motivi di indagine e
detenzione ingiustificata per tali motivi è palesemente illegittima in quanto

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termini che decorrono dal momento in cui la polizia giudiziaria ha eseguito i

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non è prevista dalla legge, ed è, anche, non conforme ai principi
costituzionali in materia di libertà personale del cittadino.
Dunque, la questione di diritto che si pone è quella di identificare il momento
a quo in ordine alla verifica del rispetto dei termini della presentazione
dell’arrestato davanti al Tribunale per la convalida dell’arresto e per il
giudizio direttissimo, e cioè se esso sia quello della formale redazione del
relativo verbale, ovvero quello dell’effettiva apprensione fisica della persona

una serie di pronunce che qui occorre richiamare, ribadendone il contenuto
(cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 42829 in data 10.10.2003, Rv. 227301, Boschet e
altri; Cass. Pen. Sez. 1, n. 22156 in data 10.05.2005, Rv. 232394, P.M.
Cicconi, ecc), secondo cui occorre far riferimento, ai fini del controllo del
rispetto dei termini per la convalida, non già al momento della redazione
formale del verbale (che può tardare anche varie ore), ma al momento
effettivo della concreta apprensione fisica del soggetto interessato, che è
quello della reale privazione della libertà. Tale regola subisce un obbligato
correttivo solo ove il tempo ulteriore trascorso si sia reso necessario per gli
accertamenti sull’identità della persona arrestata (cfr. art. 349 c.p.p.,
comma 4).
Nella presente fattispecie tale ultima ipotesi assolutamente non ricorre, non
essendovene traccia negli atti, e comunque essendo fin da subito certa
l’identità delle persone arrestate. Ciò posto, risulta evidente che la verifica
del rispetto dei termini per la convalida è stata operata correttamente dal
Tribunale che ha tenuto presente, non già l’orario che compare nel formale
verbale di arresto (ore 13.30 del 15.03.2014), ma quello dell’effettiva
apprensione fisica dei soggetti arrestati. In tal senso risulta che gli stessi
furono accompagnati in Caserma dei Carabinieri alle 9.00 di quel 15 marzo.
Da tale momento è stato, dunque, calcolato il decorso dei suddetti termini.
In tal senso va quindi rilevato come la trasmissione degli atti al Tribunale da
parte del P.M., con la richiesta di convalida, avvenne alle ore 13.30 del
giorno 15 marzo per le ore 12 del giorno 17 marzo , e cioè quando il termine
di 48 ore di cui all’art. 558, 4° comma era già scaduto, con l’inevitabile esito
di inefficacia dell’arresto .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

arrestata. Tale questione è stata già risolta da questa Corte di legittimità con

Così deciso in Roma all’udienza camerale del 27 novembre 2014.

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