Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49018 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49018 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANZONI PAOLO N. IL 09/05/1951
avverso la sentenza n. 1108/2011 GIP TRIBUNALE di MASSA, del
14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 14 dicembre 2011 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Massa, previa revoca del decreto
penale, oggetto di opposizione, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di Franzoni Paolo per le contravvenzioni ascrittegli, di cui all’art.
17 in relazione agli artt. 9 e 14 r.d. n. 773 del 1931 [omessa istanza di

regolarmente denunciate, acquisite dopo il conseguimento, in data 4 marzo
2008, della licenza di collezionista di armi comuni da sparo: capo a)] e
all’art. 697 cod. pen. [detenzione di 30 munizioni, calibro 38 SP, non
denunciate all’Autorità: capo b)].
Successivamente a tale sentenza che reca l’attestazione di irrevocabilità
a partire dall’Il febbraio 2011, il Franzoni, tramite il difensore di fiducia, ha
chiesto al Giudice che aveva emesso la decisione il dissequestro e la
restituzione alla sua persona di due delle sei pistole in sequestro.
Con provvedimento del 6 giugno 2012 il Giudice adito ha respinto la
domanda, osservando che era stata già disposta la confisca delle armi
oggetto dell’istanza di dissequestro e restituzione, giusta sentenza del
14/12/2011 suddetta, passata in giudicato.
2. Avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Franzoni tramite il difensore di fiducia, il quale deduce la nullità della
decisione per violazione del diritto di difesa, a norma dell’art. 178, comma
1, lett. c), cod. proc. pen., anche con riferimento all’art. 111 Cost., poiché
la confisca sarebbe stata disposta dal giudice “de plano”, all’esito del
procedimento di oblazione, insieme alla declaratoria di estinzione dei reati,
senza rispettare il contraddittorio delle parti e il diritto di difesa.
Il ricorrente denuncia, inoltre, l’erronea applicazione dell’art. 240, 1°
cpv., cod. pen., non costituendo reato la detenzione di armi comuni da
sparo regolarmente denunciate, come emergente anche dalla contestazione
criminosa oggetto di oblazione, avente tutt’altro oggetto.

CONSIDERATO in DIFtITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso statuizione
contenuta in sentenza irrevocabile, come tale non soggetta ad
impugnazione.

i

iscrizione nella lista delle armi da collezione autorizzate di sei pistole,

E tanto preclude la denuncia di nullità della medesima sentenza per
violazione del diritto di difesa ed erronea applicazione dell’art. 240, comma
2, cod. pen., sollevata dal ricorrente con riguardo alla disposta confisca
delle armi da lui acquistate e regolarmente denunciate dopo avere ottenuto
la licenza di collezionista, omettendone solo la comunicazione all’autorità di
pubblica sicurezza per l’iscrizione nella lista delle armi da collezione in

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 maggio 2013.

precedenza autorizzate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA