Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49018 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49018 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

LUIGI PIETRO CAIAZZO
ADET TONI NOVIK
MARGHERITA CASSANO
ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI

– Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRACO MAURIZIO N. IL 09/07/1970
ANGILERI ANTONINO ENRICO N. IL 17/01/1969
avverso la sentenza n. 3827/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;

REGISTRO GENERALE
N. 47074/2014

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.

13 marzo 2013 il Tribunale di Marsala, all’esito di giudizio abbreviato,
dichiarava Maurizio Barraco colpevole del reato previsto dall’art. 4 1. n. 110 del
1975 e, tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di un
mese di arresto e di sessanta euro di ammenda. Condannava, inoltre, Antonino

euro di ammenda
2.11 16 giugno 2013ì4 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della

decisione di primo grado, escludeva la recidiva contestata e, per l’effetto, riduceva
la pena a venti giorni di arresto e sessanta euro di ammenda. Conferma, nel resto, la
decisione di primo grado.
3.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Barraco
personalmente e Anghileri tramite il difensore di fiducia.
Il primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento
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alla qualificazione come arma del bastone alla dosimetria della pena.
Il secondo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo

agli elementi posti a base dell’affermazione di penale responsabilità e al mancato
riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità.

Osserva in diritto.

I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.In merito alla prima censura dedotta da Barraco il Collegio osserva che la

sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha
correttamente qualificato il bastone trovato in possesso dell’imputato (della
lunghezza di cm. 87 e del diametro di cm. 4) uno strumento atto ad offendere,
rientrante nella previsione di cui all’art. 4 1. n. 110 del 1985 secondo i principi
cost t ente
4 cAteitanc•
itek. enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte i 402,4
44•
1-len ti manifestamente infondato è il motivo di ricorso prospettato da
Barraco circa la dosimetria della pena, correttamente calcolata dopo l’esclusione
dell’ipotesi di lievi entità, avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni del
basto ne e delle complessive modalità del fatto.
i

Anghileri, imputato del medesimo reato, alla pena di venti giorni di arresto e cento

2.Manifestamente infondato è anche il ricorso di Anghileri.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee

passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di portare in luogo pubblico
un coltello a serramanico con manico di cm. 10,5 e lama di cm. 8,5.
La sentenza impugnata è, all’evidenza, esente da censure anche nella parte in
cui, pure con riferimento alla posizione di Anghileri, ha escluso l’ipotesi di lieve
entità, tenuto conto delle caratteristiche del coltello.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuno a favore della cassa delle ammende
di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.

argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari

SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDINANZA N…92341.
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015

Il Pr idente

Il Consigliere estensore

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