Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49017 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49017 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC SABATO N. IL 03/03/1985
avverso l’ordinanza n. 355/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 20 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Genova ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di
detenzione domiciliare proposte da Halilovic Sabato con riguardo alla pena
espianda di otto mesi di reclusione per danneggiamento e incendio.

penali dell’Halilovic per reati contro il patrimonio e minaccia, quest’ultima
commessa nel 2010, e le pendenze giudiziarie per violazione della misura della
sorveglianza speciale nel 2010 e per soggiorno illegale nel territorio dello Stato,
accertato il 13 gennaio 2012, oltre a numerose denunce per rissa aggravata e
resistenza a pubblico ufficiale (24/06/2010), furto aggravato in concorso
(1/09/2010), ricettazione (11/11/2010) e plurime violazioni degli obblighi della
misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di
Carrara, e anche inosservanze del codice della strada.
Il Tribunale ha, pertanto, escluso di poter formulare una prognosi favorevole
all’Halilovic con riguardo ad entrambe le domande proposte, per l’inidoneità
delle misure richieste a prevenire il pericolo di reiterazione dei reati.

2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

l’Halilovic personalmente per i seguenti motivi: a) insufficienza, inidoneità,
genericità delle informazioni di polizia a fondare il giudizio di pericolosità; b)
contraddittorietà delle predette informazioni rispetto alle risultanze dei
certificati penali; c) mancata acquisizione e valutazione di elementi noti e
acquisiti agli atti; con denuncia di violazione e falsa applicazione di legge;
omesso bilanciamento di interessi; omessa valutazione di tutti i dati rilevanti;
vizio della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse, essendo terminata l’esecuzione in carcere della pena relativa al
titolo qui dedotto, come da acquisita certificazione del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato, con
specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l’impugnazione
(c.f.r., in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso
provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o

1

A ragione della decisione il Tribunale ha addotto i numerosi precedenti

divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 1°/03/2011,
Testini).

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non

pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del
06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del
17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

Il presidente

consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al

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