Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49016 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49016 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 29/05/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KURTI KLODIAN N. IL 18/12/1974
avverso l’ordinanza n. 614/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Dir

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 11 maggio 2012 la Corte di appello
di Bologna, giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da
Kurti Klodian, intesa ad ottenere l’applicazione della disciplina della
continuazione tra il reato di falsità in atti (artt. 477 e 482 cod. pen.),
commesso il 24/08/2003, e i delitti di illecita detenzione continuata di

circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il
29/04/2008.
A ragione della decisione il Giudice ha osservato che l’eterogeneità tra il
delitto di falso e gli altri reati e l’enorme distanza temporale tra i fatti di
violazione della legge sugli stupefacenti, commessi a distanza di quasi nove
anni l’uno dall’altro, escludevano la ravvisabilità del richiesto unico disegno
criminoso, in assenza altresì di indici concreti di collegamento non
desumibili esclusivamente dalla commissione dei fatti nello stesso ambito
territoriale.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Kurti tramite il difensore, il quale, con unico motivo, lamenta la violazione
della legge penale sostanziale e processuale, in relazione all’art. 671 cod.
proc. pen., e la carenza della motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle
violazioni di legge denunciate e per la genericità della censura
motivazionale, che si risolve in una critica astratta del valore sintomatico
negativo del decorso del tempo tra le varie violazioni, a fronte di una
motivazione, puntuale e coerente, delle ragioni per cui il giudice
dell’esecuzione ha ritenuto infondata la richiesta di applicazione della
continuazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle

I

sostanze stupefacenti, il primo commesso il 9/11/1999, e il secondo, con la

ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 maggio 2013.

delle ammende.

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