Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49016 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49016 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCO DARIO N. IL 30/05/1986
avverso la sentenza n. 1992/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 29 maggio 2014 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza emessa,

all’esito di giudizio abbreviato, il 2 dicembre 2009 dal gup del locale che aveva
dichiarato Dario Falco colpevole del reato di cui all’art. 9, comma 2, 1. n. 1423 del
1956 e successive modifiche e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche,
dichiarate equivalenti alla recidiva, tenuto conto della diminuente per il rito, lo

2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con
riguardo agli ekmenti posti a base dell’affermazione di penale responsabilità < dea. do); 10,0049, Ma*, kuick. t. 42.1tkv X erronea mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Osserva in diritto. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione. univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di non osservare le 92 . i4oJ rk:ct t tA44.twA4. it hAttreAkto+4 'lame (4,frkti400 3.Anche il secondo motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, è prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obblighi. 2 i manifestamente infondato. Il reato non è prescritto, tenuto conti dell'epoca di sua consumazione (9 novembre 2008), del tempo di prescrizione previsto dalla legge per il delitto, della sua sanzione massima, dei periodi interruttivi. 4 .Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi del!' art. 616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il P sidente ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

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