Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49014 del 29/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49014 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASTA MASSIMILIANO N. IL 23/09/1972
avverso l’ordinanza n. 345/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 29/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 3 luglio 2012 il Tribunale di Palermo,
giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da Grasta
Massimiliano, intesa ad ottenere l’applicazione della disciplina della
continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna: a) la
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo in
partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti e trasporto delle medesime sostanze, commesso fino al 21
settembre 2002, col quale era stato già unificato altro delitto omogeneo,
commesso sempre il 21 settembre 2002, oggetto di una precedente
condanna; b) la sentenza del Tribunale di Palermo in data 23/10/2009,
irrevocabile il 16/11/2011, di condanna per il reato continuato di acquisto
illecito di sostanze stupefacenti, commesso dal febbraio all’ottobre del 2004.
A ragione della decisione il Giudice ha osservato che i fatti criminosi
erano del tutto indipendenti tra loro, commessi a distanza di tempo l’uno
dall’altro (intervallo minimo di un anno e cinque mesi tra la cessazione
dell’associazione finalizzata al narcotraffico, il 21/09/2002, e la
commissione di ulteriore reato di illecito acquisto di sostanze stupefacenti
dal febbraio all’ottobre del 2004) e privi di concreti elementi di
collegamento, atti a dimostrare la medesima programmazione criminosa
ovvero una preordinazione di fondo, idonea a cementare le singole
violazioni; il tutto sulla premessa che il ricorrente non aveva allegato né
specificato gli elementi indicativi dell’unicità del disegno criminoso, che era
stata sostenuta in termini del tutto generici.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Grasta personalmente, il quale, con unico motivo, lamenta la violazione
della legge penale sostanziale e processuale, in relazione all’art. 671 cod.
proc. pen., e la carenza della motivazione.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza de vizi dedotti
che sottendono una rivisitazione nel merito del giudizio sulla continuazione,
non ammissibile in questa sede.
1.
cl;
data 9/2/2007, irrevocabile il 17/07/2009, di condanna per il reato di
Con motivazione sintetica ma esauriente, il giudice dell’esecuzione,
senza incorrere in violazioni di norme giuridiche e delle regole della logica,
ha spiegato che i fatti oggetto delle dedotte sentenze di condanna erano
indipendenti tra loro e temporalmente distanziati, e che non esistevano
elementi, neppure allegati dall’istante cui non ha attribuito alcun onere
probatorio, dimostrativi dell’unicità del disegno criminoso.
A tale valutazione, logica e rispettosa del diritto, il ricorrente
dei reati in materia di sostanze stupefacenti, sulla identità dei concorrenti in
essi e sulla non decisività del fattore temporale, insiste per il riconoscimento
della continuazione, postulando dunque da questa Corte un inammissibile
giudizio di merito più che la verifica della legittimità del provvedimento
impugnato.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 maggio 2013.
contrappone la propria valutazione, che, facendo leva sull’identità tipologica