Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49014 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49014 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRRUKU VALENTIN N. IL 27/05/1983
avverso l’ordinanza n. 3870/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 23 settembre 2014 il Tribunale di
sorveglianza di Firenze ha revocato la misura alternativa della semilibertà,
cui era stato ammesso Valentin Brruku, in espiazione della pena di anni tre
e mesi quattro di reclusione, per reati di spaccio di sostanze stupefacenti.
La revoca è stata determinata dall’applicazione nei confronti del Brruku
di una misura coercitiva (obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri

indiziato del delitto di associazione per delinquere, insieme ai suoi familiari,
finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, in ipotesi commessa dal
settembre 2010 al maggio 2011.
La gravità indiziaria di tale fatto e la condotta irregolare durante la
misura, avendo il Brruku ammesso di aver fatto uso di cocaina da
semilibero, hanno dunque convinto il Tribunale di dover revocare il
beneficio.

2. Ricorre per cassazione il Brruku tramite il difensore, il quale denuncia
violazione di legge penale sostanziale e processuale, per inesistenza dei
presupposti legittimanti la revoca; e manifesta illogicità della motivazione.
La revoca sarebbe stata disposta pur non sussistendo l’inidoneità della
misura al recupero sociale del condannato, della quale non si fa menzione
nel provvedimento impugnato, riconoscendosi al contrario che il precedente
giudiziario per delitto associativo riguardi fatto che sarebbe stato commesso
prima dell’inizio della misura alternativa, illegittimamente revocata secondo
il ricorrente; la motivazione del provvedimento sarebbe manifestamente
illogica, non essendo fondata su una valutazione attuale di inidoneità, bensì
sul datato precedente, mentre l’uso di sostanze stupefacenti era stato già
dedotto in precedenti proposte di revoca respinte dal Tribunale.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale non ha violato
l’art. 51 della legge n. 354 del 1975, né è incorso nel vizio di manifesta
illogicità della motivazione, poiché ha valorizzato le violazioni delle
prescrizioni della misura, tra cui l’accertato e riconosciuto uso di cocaina in
costanza della sua esecuzione, oltre all’applicazione allo stesso condannato
di una misura coercitiva, seppure non custodiale, per ipotesi di delitto
1

in sostituzione degli arresti domiciliari), perché ritenuto gravemente

associativo commesso precedentemente, fino al maggio 2011, attestante
l’attualità delle esigenze cautelari.
Tali elementi hanno convinto il Tribunale della inadeguatezza della
semilibertà alla rieducazione del reo e della necessità di un trattamento
esecutivo più rigoroso. E ciò senza incorrere in alcuna violazione della
norma di cui all’art. 51 legge n. 354 del 1975, né nella manifesta illogicità
della motivazione, come si assume nel ricorso.

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,

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