Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49013 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49013 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAVIANO BENEDETTO N. IL 15/07/1958
avverso l’ordinanza n. 498/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 19 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Trieste ha respinto il reclamo proposto da Graviano Benedetto avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine che aveva dichiarato
inammissibile l’istanza del Graviano diretta ad ottenere il beneficio della
liberazione anticipata con riguardo al periodo dal 2/02/1994 al 20/07/2001.

ravvisate dal Magistrato nel fatto che il periodo evocato nella richiesta del
beneficio era pertinente a diversa esecuzione di pene già interamente espiate,
senza soluzione di continuità con l’attuale distinta esecuzione.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Graviano personalmente, insistendo nella richiesta di ammissione al beneficio
della liberazione anticipata con riguardo al periodo suddetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico, limitandosi il
ricorrente a reiterare la domanda proposta senza alcuna specifica
contestazione, nell’alveo dei motivi ammissibili in questa sede, della ragione
addotta dal Magistrato, prima, e dal Tribunale di sorveglianza, poi, per negare il
beneficio richiesto, essendo il periodo dedotto pertinente a diversa e già
esaurita esecuzione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in C 1.000 (mille).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

DEPO SI TA1114asidente

Il Tribunale ha confermato le ragioni di inammissibilità della domanda,

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