Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49013 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49013 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMERINO GIUSEPPE N. IL 21/06/1969
avverso la sentenza n. 2946/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 27 marzo 2014 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza emessa,

all’esito di giudizio abbreviato, il giorno 1 giugno 2011 dal gup del Tribunale di
Trani che aveva dichiarato Giuseppe Camerino colpevole del reato previsto dall’art.
9, comma 2, 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche e, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata recidiva e

reclusione.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con
riguardo al diniego della giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla
recidiva ritenuta.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non
ha l’ obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell art. 133 c.p.
ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare
la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a
tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata
in ordine alla dosimetria della pena e al giudizio di equivalenza delle attenuanti
generiche rispetto alla recidiva contestata, tenuto conto delle complessive modalità
del fatto e della personalità dell’imputato.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.

t

tenuto conto della riduzione per il rito, lo aveva condnnato alla pena di otto mesi di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDINANZA N. 21,0-1
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Pr sidente

Il Consigliere estensore

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