Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49012 del 29/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49012 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOTITO MICHELE N. IL 19/M310981
avverso l’ordinanza n. 19/2012 TRIBUNALE di TRANI, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 29/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 21 giugno 2012 il Tribunale di Trani,
giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da Lotito Michele,
intesa ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i
reati oggetto di plurime sentenze di condanna.
A ragione della decisione il Giudice ha osservato l’eterogeneità dei fatti
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Lotito personalmente, adducendo di aver perpetrato i reati a scopo di lucro,
per sostenersi, ogni qualvolta si era trovato senza lavoro e privo di altri
introiti.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la genericità della censura proposta, che
si limita a dedurre la spinta a delinquere del Lotito, per bisogno economico,
senza addurre alcun specifico motivo ammissibile in questa sede.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 maggio 2013.
criminosi e la non contiguità temporale tra essi