Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49012 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49012 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZA PIETRO N. IL 05/06/1949
avverso la sentenza n. 11484/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 16 maggio 2014 la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza

emessa il 7 ottobre 2005, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di
Cuneoche aveva dichiarato Pietro Mazza colpevole del reato di cui all’art. 7 1. n.
895 del 1967 e successive modifiche per avere illegalmente portato in luogo
pubblico un silenziatore, parte di arma comune da sparo e, con la diminuente di cui

mesi di reclusione e duecento euro di multa.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità e alla qualificazione del silenziatore come parte di arma comune da
sparo.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza

di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua

all’art. 5 1. n. 497 del 1974 e quella per il rito, lo aveva condannato alla pena di otto

chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di portare illegalmente in
luogo pubblico un silenziatore, parte di arma comune da sparo.
Agli effetti della legge penale, costituisce parte di arma il silenziatore da
applicare sulle armi da fuoco, e pertanto la detenzione illegale di esso costituisce
reato 1, n. 42291 del 08/11/2007; Sez. 1 n. 39740 del 22/09/2005; Sez. 1, n.

2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

41704 del 24/10/2002).

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