Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49011 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49011 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAVONE LUIGI N. IL 17/12/1958
avverso l’ordinanza n. 2742/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 19 luglio 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha dichiarato non estinta la pena di mesi sei di reclusione inflitta a
Navone Luigi, ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale,
con sentenza del Tribunale di Torino del 29/09/2006 per violazione degli

A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che il Navone non aveva
ottemperato alla specifica prescrizione di adoperarsi per risarcire integralmente
il danno patito dalle persone offese dal reato (moglie e figlio).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Navone, il quale lamenta l’erronea applicazione dell’art. 47 Ord. Pen. sotto
plurimi profili; l’omessa considerazione dei sei mesi di esecuzione della pena in
affidamento, positivamente valutati dal servizio sociale affidatario; il vizio della
motivazione; l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con
particolare riferimento alla lesione del diritto alla difesa tecnica.

3. Con dichiarazione del 24 maggio 2013 il Navone ha dichiarato di
rinunciare al ricorso, avendo già da tempo terminato di espiare la pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito
di terminata espiazione della pena, sulla quale si fonda la pur espressa rinuncia
all’impugnazione.

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del
06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del
17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

obblighi di assistenza familiare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il presidente

Il consigliere estensore

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