Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49011 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49011 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTANO ANGELO N. IL 23/06/1974
avverso la sentenza n. 1467/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 2 maggio 2014 la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza

emessa il 18 maggio 2012 dal Tribunale di Rimini che aveva dichiarato Angelo
Montano colpevole del reato previsto dall’art. 424 c.p. e, ravvisata la continuazione
di tale reato con quelli giudicati con sentenza del gup del medesimo Tribunale del
17 luglio 2008, lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione in aumento

2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con
riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale responsabilità e alla
dosimetria della pena

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza

di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto

su quella già in precedenza inflitta.

delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di danneggiare la cosa altrui.
2.Anche il secondo motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, è
manifestamente infondato, avendo il giudice di merito motivato la dosimetria della
pena nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di
legittimità.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pipsidente

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

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