Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49010 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49010 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORABITO LEO N. IL 01/01/1953
avverso l’ordinanza n. 316/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 17 aprile 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Trieste ha respinto il reclamo proposto da Morabito Leo avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine, in data 9/03/2012, di
rigetto dell’istanza di permesso per imminente pericolo di vita del padre,

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Morabito personalmente, il quale, con un unico motivo, lamenta la gravità delle
condizioni di salute dell’anziano padre, colpito da ictus cerebrale, e quindi la
sussistenza delle ragioni a sostegno del permesso ingiustamente negatogli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla
legge, postulando un rinnovato giudizio di merito non ammissibile in questa
sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
cost. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000 (mille), ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

DEPOSI TATApiesidente

proposta dal detenuto ai sensi dell’art. 30 Ord. Pen.

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