Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4901 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4901 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

VACCARELLA MIRKO

n. il 22.11.1993

avverso la sentenza n. 60/2014 del GIP del Tribunale di Siracusa del
10.02.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 27 novembre 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Claudio D’Isa
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.ssa
Elisabetta Cesqui che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza con trasmissione atti al Tribunale di Siracusa.

Data Udienza: 27/11/2014

FATTO E DIRITTO
1.VACCARELLA Mirko ricorre per cassazione avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, del GIP del Tribunale di Siracusa di applicazione della
pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in ordine al delitto di cui all’art.
73, d.P.R. 309/90 (hashish).
Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta eccessiva quantificazione della pena.
2 Il

ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la

tener conto del dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del
2014, depositata il 25.02.2014 che ha modificato le pene cui hanno fatto
riferimento le parti nel chiedere la pena concordata. Del resto La
inammissibilità dei motivi del ricorso non impedisce l’applicazione della legge
più favorevole, non potendosi considerare preclusiva la formazione del
giudicato in senso sostanziale (nel senso da ultimo espresso da S.U. n.
24246/2004, Chiasserini), atteso che l’intervento normativo è successivo
alla data di proposizione del ricorso
Invero la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata
il 25.02.2014, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell’art.
73 d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta legge c.d. “FiniGiovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente
affermato, l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e relative
tabelle nella formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del proprio
intervento in relazione al D.L. 146/2013, precisando che “trattandosi di ius
superveniens che riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo
stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle questioni oggetto del
giudizio della Corte relative a disposizioni diverse da quelle oggetto di
modifica normativa e che gli effetti del presente giudizio di legittimità
costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il
decreto legge n. 146 del 2013„ in quanto stabilita con disposizione
successiva a quella censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi
affermato che “rientra nei compiti del giudice comune individuare quali
norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché
divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate)
e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non

manifesta infondatezza del motivo esposto, ma questa Corte non può non

presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, oggetto della
presente decisione”.
Ritiene, però,il Collegio che la suddetta sentenza, avendo dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. 49/2006,
abbia travolto l’intero art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, il
trattamento sanzionatorio previsto tra droghe leggere e droghe pesanti, più
favorevole al reo per quel che concerne le droghe leggere, che prevede una
pena detentiva da due a sei anni di reclusione (rispetto a quella da sei a

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla l’ impugnata sentenza senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 27 novembre 2014.

vent’anni della riforma Fini-Giovanardi).

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