Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49009 del 20/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49009 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARAVECCHIA FEDERICO N. IL 18/06/1982
avverso la sentenza n. 1467/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 20/05/2015
Ritenuto in fatto.
1.L’l I luglio 2014 la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza
emessa il 16 ottobre 2013, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Reggio
Emilia che aveva dichiarato Federico Aravecchia colpevole dei reati previsti dagli
artt. 2 e 7 1. n. 895 del 1967, 23 1. n. 110 del 1975 e, ravvisata la continuazione,
tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di un anno,
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non
ha l’ obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133
c.p. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare
la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a
tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata
in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della
pena, tenuto conto della qualità e natura dei reati commessi, espressivi di particolare
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2.Alla dichiarazioneI di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
sei mesi di reclusione e tremila euro di multa.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Pres dente
Il Consigliere estensore