Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49007 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49007 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO MANTO ROBERTO N. IL 18/01/1978
avverso la sentenza n. 3892/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 16 luglio 2012 la Corte di appello di
Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Agrigento in data 11 maggio 2011, appellata dall’imputato, con
la quale Lo Manto Roberto era stato condannato, all’esito di giudizio
abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro

clandestina (fucile calibro 12) con 49 cartucce dello stesso calibro e di
ricettazione dell’arma suddetta, accertato in Canicattì il 29 luglio 2010.
A ragione della decisione la Corte ha addotto che l’unico motivo di
appello, col quale l’imputato aveva dedotto l’eccessiva entità dell’aumento
della pena per la continuazione, era privo di fondamento, essendo stato
contenuta in mesi 8 di reclusione ed euro 554,00 di multa, da ritenersi equa
e proporzionata al numero ed alla gravità dei reati satelliti, secondo i criteri
prescritti dall’art. 133 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Lo Manto tramite il difensore, il quale deduce i vizi di
violazione di legge e difetto della motivazione, in relazione agli artt. 125
cod. proc. pen. e 132 cod. pen., per le modalità seguite nel computo della
pena inflitta; e l’illegittimità della sentenza impugnata per indicazione
generica della pena complessiva, omettendo di specificarne la
quantificazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso si limita ad enunciare i suddetti motivi, peraltro anche
erroneamente giacché il calcolo della pena risulta compiutamente esposto in
sentenza, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno degli stessi.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere
nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i
punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi
punti ai quali la censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, rv.
228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata
generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre
le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della
decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli

1

C/19,2,

600,00 di multa per il delitto continuato di illecita detenzione di arma

elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il
proprio sindacato (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2003, rv. 224659; Cass., Sez.
IV, 1 aprile 2004, rv. 228586).
Nel caso di specie, mancando -come si è detto- ogni sviluppo
argomentativo delle censure proposte, il ricorso deve essere, dunque,
dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591,

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 maggio 2013.

primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen.

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