Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49007 del 20/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49007 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANELLI MASSIMO N. IL 30/03/1964
avverso la sentenza n. 12628/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 20/05/2015
Ritenuto in fatto.
1.11 27 settembre 2013 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza
emessa, il 29 marzo 2010, dal Tribunale di Benevento- sezione distaccata di
Guardia Sanframondi — che aveva dichiarato Massimo Canelli colpevole del reato
di cui all’art. 9, comma 2, 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche e lo aveva
condannato alla pena di un anno di reclusione.
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria
della pena.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di non osservare le
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obblighi.
2.Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, peraltro genericamente
formulati, sono manifestamente infondati.
I giudici, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza
di legittimità, hanno correttamente fondato il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e la complessiva dosimetria della pena sulla qualità e natura del reato
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi del!’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente
commesso e sulla personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali