Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49004 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49004 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRAS GABRIELE N. IL 07/10/1960
avverso l’ordinanza n. 1104/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 10 luglio 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Bologna ha respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da Piras
Gabriele, detenuto in espiazione di pena residua inferiore ad anni 4, per ragioni
di salute.

patologie fisiche (calcolosi della colecisti, esiti da traumatismo da strada, ernia
iatale) e anche da problematiche psichiatriche (anoressia nervosa e disturbo
della personalità), non erano incompatibili con il regime carcerario né
richiedevano costanti contatti con i presidi sanitari esterni, essendo peraltro
inidonee le sole patologie psichiatriche a giustificare il rinvio dell’esecuzione
della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen.
Il Tribunale ha anche sottolineato la pericolosità sociale del Piras, detenuto,
anche in forza di titoli non definitivi, per gravissimi delitti, e segnalato come
persona di notevole spessore criminale nelle note informative della polizia.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Piras
personalmente, il quale, in lungo manoscritto, lamenta la gravità delle sue
condizioni di salute e dell’anoressia di cui soffre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse, essendo terminata l’esecuzione in carcere della pena relativa al
titolo qui dedotto, come da acquisita certificazione del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato, con
specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l’impugnazione
(c.f.r., in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso
provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o
divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 1°/03/2011,
Testini).

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

Ha osservato il Tribunale che le condizioni di salute del Piras, affetto da

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del
06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del
17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

Il presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA