Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49003 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49003 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSA CIRO N. IL 25/03/1979
avverso la sentenza n. 9142/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 3 febbraio 2014 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza

emessa, il 26 gennaio 2010, all’esito di giudizio abbreviato, dal gup del Tribunale di
Torre Annunziata che aveva dichiarato Ciro Massa colpevole del reato di cui all’art.
9, comma 2, 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche,e, ritenuta e applicata la
contestata recidiva e tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva condannato

2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità e all’omessa valutazione del dedotto stato di tossicodipendenza.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza

di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
i

14,

alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.

univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di non osservare le
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obblighi.
La sentenza impugnata è, all’evidenza, esente da censure anche nella parte in
cui ha correttamente argomentato, nel rispetto dei principi enunciati anche dalla
Corte Costituzionale (sent. sent. n. 126 del 1983, ord. n. 57 del 1989), che la
detenzione di sostanze stupefacenti integrava, pure alla luce del dedotto stato di
tossicodipendenza, violazione delle prescrizioni che la legge consente di imporre al

riguardo alle esigenze di difesa sociale” e tenuto conto della pericolosità specifica
del sorvegliato, accertata nel processo di prevenzione.
2.Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, peraltro genericamente
formulati, sono manifestamente infondati.
I giudici, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza
di legittimità, hanno correttamente fondato il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e la complessiva dosimetria della pena sulla qualità e natura del reato
commesso e sulla personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi del!’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

sorvegliato speciale e che sono ravvisate come ” necessarie” dal giudice “avuto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA