Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49002 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49002 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAMBURLANI STEFANO N. IL 17/03/1967
avverso l’ordinanza n. 2590/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 7 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha respinto la domanda di rinvio dell’esecuzione della pena e di
detenzione domiciliare, avanzata da Tamburlani Stefano.

ricorso per cassazione, riservando la presentazione dei motivi al suo difensore
che non vi ha provveduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c),
dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore
della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

Il presidente

2. Avverso la predetta ordinanza il Tamburlani ha dichiarato di proporre

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