Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49002 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49002 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALERMO VINCENZO N. IL 04/01/1953
avverso la sentenza n. 19181/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
LE 26 febbraio 2014 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza

emessa il 17 gennaio 2013, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere che aveva dichiarato Vincenzo Palermo colpevole del reato
previsti dagli artt. 9 e 10 1. n. 497 del 1974, 23 1. n. 110 del 1975 e, tenuto conto
della diminuente per il rito, lo aveva condannato ala pena di cinque mesi di

2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non
ha l’ obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133
c.p. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad
evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio
del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare
conforme a tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e
logicamente sviluppata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e
alla dosimetria della pena, tenuto conto della gravità dei fatti commessi anche alla
luce della qualità di pubblico ufficiale, già ricoperta dall’imputato e dei legami
intrattenuti con una pericolosa ed efferata organizzazione criminale.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.

reclusione.

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Pre idente

Il Consigliere estensore

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