Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49001 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49001 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACERRA MASSIMO N. IL 17/11/1974
avverso la sentenza n. 20242/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 3 febbraio 2014 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza
emessa, il 13 febbraio 2013 dal locale Tribunale — sezione distaccata di Afragola che aveva dichiarato Massimo Acerra colpevole del reato di cui all’art. 9, comma
2, 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche e, ritenuta e applicata la contestata
recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione.

difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità, alla ritenuta sussistenza dell’offensivitA della condotta in relazione
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alla nozione di abitazione, (iP ■ contestata recidiv e alla dosimetria della pena.
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.

Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Con riferimento alle prime due censuire, il Collegio osserva quanto segue.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
i

2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il

delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di non osservare le
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obblighi.
La sentenza impugnata è esente da censure anche nella parte in cui ha
argomentato che il luogo in cui venne scoperto l’imputato in orario non consentito
non poteva considerarsi pertinenza dell’abitazione di Acerra, tenuto conto delle
caratteristiche del condominio “parco verde” e della distanza esistente tra il luogo

2.Anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, peraltro genericamente formulati,
sono manifestamente infondati.
I giudici, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza
di legittimità, hanno correttamente ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla
base dei precedenti penali dell’imputato e della commissione del nuovo reato,
espressivo, per la sua qualità e per le sue modalità di commissione del fatto, della
sua insofferenza al rispetto delle regole e di perico sità sociale.
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Anche la motivazione circa la coffiplessiva dosimetria della pena è,
all’evidenza, esente da censure, laddove ha posto in luce la qualità e natura del reato
commesso e sulla personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

in cui venne trovato il ricorrente e la palazzina ove è ubicata la sua abitazione.

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