Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49000 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49000 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZEKOVIC ADIL N. IL 31/03/1965
avverso l’ordinanza n. 1549/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 4 luglio 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Genova

ha respinto il reclamo proposto da Zekovic Adil avverso il

provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Massa in data 28 maggio 2012

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Zekovic personalmente con atto del 31 luglio 2012.
Il ricorrente, con dichiarazione del 12 dicembre 2012, ha rinunciato
all’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all’impugnazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore
della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

Il presidente

di rigetto di istanza di permesso premio.

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