Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49000 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49000 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIFFO COSTANZO N. IL 25/03/1973
avverso la sentenza n. 4867/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 22 settembre 2008 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere — sezione

distaccata di Aversa – dichiarava Costanzo Griffo del reato di cui al capo b del
decreto di citazione del 12 febbraio 2007 e, riqualificata la condotta contestata nel
reato di cui all’art. 678 c.p., lo condannava alla pena di sei mesi di arresto e cento
euro di ammenda.

con il vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva reiterata
infraquinquennale, lo condannava alla pena di due anni e tre mesi di reclusione.
2.11 12 marzo 2014 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della

decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui
all’art. 3-bis, comma 4, 1. n. 575 del 1965, 9, comma 1, 1. n. 1423 del 1956 (decreto
di citazione n. 7316/05), nonché ai reati sub a) e b) del decreto di citazione n.
14597/05, perché estinti per prescrizione. Per l’effetto, ridterminava la pena con
riferimento al reato di cui all’art. 9, comma 2, 1. . 1423 del 1956, commesso il 7
giugno 2005 (decreto di citazione n. 8058/05) in due anni e un mese di reclusione.
Confermava nel resto la decisione impugnata.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria
della pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva che il controllo affidato
al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge
sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio
essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da

Lo dichiarava, inoltre, colpevole di tutti gli altri reati ascritti e, riuniti gli stessi

far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28
maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric. Santapaola,
rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di
legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma
2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte
alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il

legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di non osservare le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con obblighi.
La sentenza impugnata è, all’evidenza, esente da censure anche nella parte in
cui ha correttamente argomentato, nel rispetto dei principi enunciati anche dalla
Corte Costituzionale (sent. sent. n. 126 del 1983, ord. n. 57 del 1989), che la
detenzione di sostanze stupefacenti integrava, pure alla luce del dedotto stato di
tossicodipendenza, violazione delle prescrizioni che la legge consente di imporre al
sorvegliato speciale e che sono ravvisate come ” necessarie” dal giudice “avuto
riguardo alle esigenze di difesa sociale” e tenuto conto della pericolosità specifica
del sorvegliato, accertata nel processo di prevenzione.
2.Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, peraltro genericamente
formulati, sono manifestamente infondati.

•i0
44: piurfuojuis■ souti:
Dalla trama argomentativa della sentenza impugnata si evince che i giudici, nel

rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità,
hanno correttamente fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la
complessiva dosimetria della pena sulla qualità e natura del reato commesso e sulla
personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di

2

sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi del!’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Pr sidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA