Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 490 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 490 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
Data Udienza: 25/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Anton Ioachin, nato a Gelati il 27.11.77
imputato art. 171 ter L. 633/41
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 13.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha confermato la condanna inflitta al
ricorrente per la violazione dell’art. 171 ter L. 633/41.
Avverso detta sentenza, il condannato ricorre dolendosi della pena, ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile sussistendo violazione del divieto di “novum” nel giudizio di
legittimità essendo state, in tale sede, prospettate per la prima volta questioni coinvolgenti
valutazioni in fatto mai prima sollevate nella fase di merito e, perciò, assistite dalla
presunzione di conformità al diritto ( ex muitis, più di recente, Sez. V, 4.10.06, Ratti, Rv. 235764). Ed infatti, con
i motivi di appello, il ricorrente aveva sollevato solo una doglianza sul diniego delle attenuanti
generiche che, ancorché riverberantisi sulla pena, attengono ad una valutazione di natura
diversa rispetto alla mera graduazione della pena.
4),
•
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013
Il Presidente
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.