Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49 del 28/11/2012


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 49 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: FOTI GIACOMO

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sul ricorso proposto da:
1) MAROCCHI FEDERICO N. IL 05/03/1978
avverso la sentenza n. 96/2011 TRUSE
S
10/06/2011

IST. di SALO’, del

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. itlivjmA tfe.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Aiivt4 i `,4-ecA

L

Data Udienza: 28/11/2012

OSSERVA

-2- Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce
l’inosservanza del richiamato art. 186, con riguardo all’applicazione della predetta sanzione,
prevista dalla norma nei casi di “recidiva nel biennio” del reato. Riferimento temporale
inteso dal ricorrente rapportato, non alla reiterazione del reato rispetto alla data del
passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la prima violazione, bensì al
compimento di due violazioni nell’arco di due anni. Indebita sarebbe, quindi, la disposizione
relativa alla revoca della patente di guida, posto che, a fronte della prima violazione,
commessa il 12.5.2007, il Marocchi ha reiterato la condotta sanzionata il 4.7.2009, cioè oltre
il biennio.
-3- Orbene, tanto premesso, occorre rilevare che la questione posta dal ricorrente
all’attenzione del Collegio è motivo di contrasto tuttora persistente tra le sezioni di questa
Corte ed all’interno di questa stessa sezione.
3-1 Da un lato, invero, è stato affermato che la “recidiva nel biennio” deve essere rilevata,
non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa alla prima delle violazioni
commesse, bensì dalla data di commissione della stessa (sez. 6A, n. 27985/2009, sez. 4″ n.
23943/2010).
Tanto è stato affermato, richiamando il tenore letterale della norma e la nuova disciplina
della recidiva (legge n. 251/2005), che ha eliminato la possibilità di applicare tale istituto
con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi.
3-2 Dall’altro, è stato, viceversa, sostenuto che, ai fini della richiamata “recidiva”, rileva la
data del passaggio in giudicato della sentenza concernente la prima violazione (sez 4″ nn.
8630/2010 e 15657/2010).
Ciò è stato affermato, richiamando proprio i principi che regolano la materia della recidiva,
alla quale è stato ritenuto abbia inteso rimandare il legislatore, e sul rilievo che gli effetti
della reiterazione del reato, che sostanzialmente altro non è che una forma di recidiva,
possono prodursi solo con il passaggio in giudicato della sentenza che ha inflitto la
condanna per analoga violazione, potendo, fino a quel momento, essere possibile una
rivalutazione del fatto in termini di favore per l’interessato.
-4- A fronte di tale radicale situazione di contrasto, s’impone l’intervento regolatore delle
Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alla Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

-1- Con Sentenza del 10 giugno 2011, il giudice monocratico del Tribunale di Brescia,
sezione distaccata di Salò, ha applicato a Marocchi Federico, su accordo delle parti, ex art.
444 del codice di procedura penale, la pena di due mesi di arresto ed 800,00 euro di
ammenda (riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente del
rito) per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore ad 1,5
g/1 -art. 186 comma 2 lett. c) del codice della strada-. Con la stessa sentenza è stata applicata
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

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