Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Roma, Sezione 9 collegiale,
nei confronti di:
Tribunale di Roma, Sezione 6 monocratica;

con decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9 del
Tribunale di Roma;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, l’ordinanza che solleva il conflitto;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Dott. Luigi Giuseppe Birritteri, che ha concluso per la
competenza del Tribunale di Roma, Sezione 6, in composizione monocratica;

Data Udienza: 02/12/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9
del Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, veniva denunciato il
conflitto di competenza con il Tribunale di Roma, Sezione 6 monocratico, che con
ordinanza del 22 marzo 2016 aveva declinato la propria competenza, quale

competenza di quest’ultima a norma dell’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen.,
in relazione all’istanza avanzata dal condannato.
La questione di competenza verte in ordine all’applicazione, all’interno del
medesimo ufficio giudiziario, della disposizione da ultimo citata la cui
applicazione, nel caso di specie, è contestata dall’autorità che ha proposto il
conflitto sulla base del rilievo che l’esecuzione concerne provvedimenti emessi
non esclusivamente dal Tribunale di Roma, tanto che non potrebbe farsi
applicazione della disposizione derogatoria all’ordinario criterio concernente la
irrevocabilità dell’ultimo provvedimento, risultando che la sentenza divenuta
irrevocabile per ultima è quella pronunciata dall’autorità che si è spogliata della
competenza (resistente in conflitto), mentre quella pronunciata dall’autorità
denunciante non è neppure ricompresa nel provvedimento di cumulo emesso dal
Procuratore della Repubblica di Roma in data 8 gennaio 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva, in via preliminare, il Collegio che il provvedimento emesso dal
a.
Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma è nullo rj ~33 dell’art.
178, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla
costituzione del giudice.
Appare, infatti, non contestato che della questione di competenza sia stato
investito, con il provvedimento in conflitto, il Tribunale di Roma, sezione 9, in
composizione collegiale.
Nel provvedimento che promuove il conflitto manca, però, qualsiasi
riferimento alla collegialità della decisione, non essendo indicati, tra l’altro, la
natura collegiale del provvedimento, i componenti del collegio e l’effettuazione
della camera di consiglio.
A norma dell’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., il presidente del
collegio può provvedere de plano unicamente nei casi ivi previsti, tra i quali non
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giudice dell’esecuzione, a favore dell’autorità denunciante, ravvisando la

rientra la questione di competenza, dovendo in ogni altro caso rimettere ogni
decisione al collegio, a norma del successivo comma 3 del medesimo articolo.
Infatti, «in materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo
dell’inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui appaiono ictu
°culi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicché rimangono

questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel
merito dell’istanza*(Sez. 1, Sentenza n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv.
228996).
Nel caso di specie, dunque, il presidente del collegio non aveva il potere di
sollevare de plano il conflitto di competenza essendo stato investito il collegio
dell’incidente di esecuzione a seguito della rituale declinatoria di competenza del
Tribunale di Roma, Sezione 6 monocratico.
Trattandosi di inosservanza di norma processuale sulla costituzione
dell’organo decidente, che determina la nullità assoluta del provvedimento
emesso, essa può essere rilevata d’ufficio dal Collegio nel giudizio di legittimità,
ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen..
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
«Nel procedimento di esecuzione, non spetta al presidente del collegio,
investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro ufficio
giudiziario, promuovere il conflitto di competenza di cui all’art. 28, cod. proc.
pen., essendo la questione riservata al collegio, non trattandosi di un’ipotesi di
manifesta infondatezza o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata a
norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.».
Va, quindi, annullato senza rinvio il decreto del 17 giugno 2016 emesso dal
Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma.
Spetta al collegio, designato per la trattazione dell’incidente di esecuzione a
seguito della declinatoria di competenza, procedere alla adozione dei
provvedimenti conseguenti, ivi inclusi quelli eventualmente attinenti la
competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente
della Sezione 9 del Tribunale di Roma.
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riservate al collegio – ed al rito camerale – sia la pronuncia di incompetenza, sia

Così deciso il 2 dicembre 2016.

Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

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