Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48999 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48999 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOCCACCINI MAURO, nato il 14/08/1945
avverso il decreto n. 1634/2012 PRESIDENTE
SORVEGLIANZA di GENOVA, del 20/07/2012;

TRIBUNALE

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 20 luglio 2012 il Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Boccaccini Mauro,
in atto detenuto presso la Casa Circondariale di San Remo, avverso l’ordinanza
del 19 aprile 2012 del Magistrato di sorveglianza di Genova, che aveva rigettato

reclamo.
2.

Con dichiarazione autografa, iscritta il 2 agosto 2012 nel registro

matricola della Casa Circondariale di San Remo, trasmessa dal Direttore di detto
Istituto e pervenuta il 7 agosto 2012 al Tribunale di sorveglianza di Genova, che
l’ha trasmessa a questa Corte, il condannato ha proposto reclamo avverso
l’indicato decreto, notificato il 7 luglio 2012, e ne ha chiesto l’annullamento,
deducendo in merito alla revocabilità dei provvedimenti nel procedimento di
sorveglianza, ai presupposti della liberazione anticipata, all’istituto del reclamo e
alle ragioni della ritardata sua proposizione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, detto atto di impugnazione è
stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi
degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il 12 aprile 2013 è pervenuto ricorso per cassazione del 5 aprile 2013 a
firma “Boccaccini Mauro”, che ha chiesto l’annullamento del decreto del 20 luglio
2012 per le reiterate violazioni in fatto e in diritto in cui è incorso.
In data 22 aprile 2013 è pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte,
trasmessa dal Tribunale di sorveglianza di Genova, nota del 5 aprile 2013 con la
quale il ricorrente ha chiesto la trasmissione del fascicolo relativo alla sentenza
n. 284/2009, con allegata copia del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
2.

Il provvedimento impugnato ha evidenziato che il termine per la

proposizione del reclamo, fissato in dieci giorni dall’art.

69-bis Ord. pen. e

decorrente dalla notificazione all’interessato, avvenuta il 2 maggio 2012,
dell’ordinanza del 19 aprile 2012, con la quale il Magistrato di sorveglianza di
Genova aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata, era ampiamente
decorso alla data del deposito dello stesso reclamo (14 giugno 2012), e ha tratto

la richiesta di liberazione anticipata, risultando tardiva la proposizione del

la coerente conclusione della sua inammissibilità ai sensi dell’art. 666, comma 2,
in relazione all’art. 678 cod. proc. pen.
Le argomentazioni difensive svolte con il reclamo, convertito in ricorso, sono
aspecifiche nel loro contenuto e prive di correlazione con le ragioni di
inammissibilità, poste a fondamento della decisione impugnata e connesse alla
inosservanza del rigoroso dato temporale normativamente previsto a pena di
decadenza, secondo la disciplina processuale di natura generale in tema di
impugnazioni.

perché del tutto tardivo rispetto al decreto impugnato del 20 luglio 2012,
indicato nello stesso ricorso come notificato il 27 luglio 2012, mentre la richiesta
pervenuta il 22 aprile 2013 non risulta avere attinenza con gli atti di questo
procedimento.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento in favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

3. Il ricorso per cassazione pervenuto il 12 aprile 2013 è inammissibile

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