Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48999 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48999 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCA ANTONIO N. IL 02/11/1935
avverso la sentenza n. 15946/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 5 dicembre 2013 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza
emessa il 21 maggio 2013, all’esito di giudizio abbreviato, dal gip del Tribunale di
Torre Annunziata che aveva dichiarato Antonio Mosca colpevole dei reati previsti
dagli artt. 56, 575 c..p., 10 e 12 1. n. 497 del 1974 e lo aveva condannato alla pena
di tre anni e quattro mesi di reclusione in ordine al reato di cui al capo a) e a quella

diminuente del rito.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità, alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 612
c.p., all’utilizzazione, ai fini della liquidazione della provvisionale in favore della
parte civile, di una consulenza di parte depositata dopo la richiesta di definizione e
di fissazione del giudizio abbreviato.

Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in

di quattro mesi di reclusione ed euro 1400 di multa per il capo b), tenuto conto della

sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di porre in essere atti idonei,
diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Francesco Romania mediante
l’esplosione di colpi reiterati di colpi d’arma da fuoco contro parti vitali del corpo,

offensività del mezzo usato, alla posizione reciproca tra aggressore e vittima, alle
zone del corpo della parte offessa raggiunte dai colpi, alla pluralità degli stessi.
2.Anche il secondo motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato e non
supportato da idonea documentazione, è manifestamente infondato, avendo il
giudice di merito motivato la liquidazione della provvisionale con il “disturbo post
traumatico da stress” patito dalla parte offesa con valutazione rapportata ai criteri
di CM, o
normalmente seguiti in sede civile in evenienze similari, senza alcun richiamo alla
consulenza di parte indicata dal ricorrente.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

integranti la fattispecie dell’omicidio tentato, avuto riguardo alla particolare

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