Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48998 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48998 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIKOLLA ALTIN N. IL 17/12/1976
avverso l’ordinanza n. 2242/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 22 maggio 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Torino ha respinto il reclamo proposto da Nikolla Altin avverso il provvedimento
del Magistrato di sorveglianza di Cuneo di rigetto della domanda liberazione
anticipata per cinque semestri dal 30/11/2008 al 30/05/2011, osservando che il

9/04/2009, 6/06/2009, 8/04/2010, 29/03/2011 e 21/05/2011, per
colluttazione e aggressione di altri detenuti, intimidazione e danneggiamento, e
inosservanza di ordini.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Nikolla tramite il difensore, il quale, con un unico motivo, lamenta il vizio di
violazione di legge in relazione all’art. 54 Ord. Pen. e il difetto della
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
dedotto.
Le violazioni disciplinari, come spiegato dal Tribunale con motivazione
adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto,
interessano tutti i semestri in valutazione, tranne uno, quello dal 30/05/2010 al
30/11/2010, preceduto e seguito, tuttavia, da infrazioni anche gravi commesse
nel semestre immediatamente precedente e in quello successivo, sanzionate
con l’esclusione del Nikolla dalle attività ricreative e sportive (episodio
dell’8/04/2010) e dalle attività in comune (episodi del 29/03/2011 e del
21/05/2011).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento a favore
della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in C 1.000,00.

Nikolla aveva riportato rapporti disciplinari e relative sanzioni per fatti del

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Il consigliere estensore

Il presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

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