Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48997 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48997 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAIAN PILAIAN WASHINGTON CARLOS N. IL 19/09/1952
avverso l’ordinanza n. 3043/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 20 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Palaian Pilaian
Washington Carlos, cittadino uruguayano, avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Cuneo, in data 16 maggio 2012, di rigetto della

3/10/1986, poiché analoga domanda era stata già respinta con ordinanza del
18/11/2011.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Palaian tramite il difensore, il quale, con un unico motivo, denuncia il vizio di
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla
mancata formazione del giudicato sul diniego del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
dedotto.
Risultando già emesso il provvedimento di rigetto della liberazione
anticipata con riguardo al medesimo periodo, giusta ordinanza del 18 novembre
2011 divenuta definitiva, la reiterata richiesta dello stesso beneficio senza che
fossero sopravvenuti nuovi elementi è giustamente incorsa nell’effetto
preclusivo del precedente già definito, con la conseguente ineccepibilità del
provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo qui impugnato.

2. Segue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
cost. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00.

domanda di liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 3/10/1985 e il

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Il consigliere estensore

Il presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

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