Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48997 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48997 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAMASI COSIMO N. IL 16/05/1941
avverso la sentenza n. 237/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 26 aprile 2014 la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto –

confermava la sentenza emessa il 18 dicembre 2012, all’esito di giudizio
abbreviato, dal gup del locale Tribunale che aveva dichiarato Cosimo Damasi
olpevole del reat4 previsti dagli artt. 81 cpv. c.p., 10, 141. n. 497 del 1974 (capo
a) , 4 1. n. 110 del 1975 (capo b) e, tenuto conto della contestata recidiva e della
diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di un anno e dieci mesi di
reclusione, quanto ai reati sub a) e di venti giorni di arresto e sessanta euro di
ammenda quanto alla contravvenzione sub b).
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria
della pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando

(e
…..

la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di detenere illegalmente una
pistola con due caricatori, munizioni, una piccola bomba di fabbricazione
artigianale e di portare senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione, un
coltello con lama lunga c. 8,5.

formulati, sono manifestamente infondati.
I giudici, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza
di legittimità, hanno correttamente fondato il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e la complessiva dosimetria della pena sulla qualità e natura dei reati
commessi e sulla personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

2.Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, peraltro genericamente

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