Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48996 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48996 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOCCALINI DAVID N. IL 23/08/1978
avverso l’ordinanza n. 1466/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 11 aprile 2012 il Tribunale di
sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione
dell’esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha respinto le
istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare,

espiare di anni 1, mesi 8 e giorni 13 di reclusione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Boccalini tramite il difensore lamentando l’inesistenza ovvero l’apparenza della
motivazione con riguardo al diniego dei benefici previsti dagli artt. 47 e 47 ter
Ord. Pen. e, in particolare, della misura della detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
dedotto.
Il Tribunale di sorveglianza, con diffusa e coerente motivazione, esente da
violazioni delle regole della logica e del diritto, ha spiegato le ragioni della
prognosi negativa formulata nei riguardi del Boccalini, incompatibile con i
benefici richiesti, sottolineando come lo stesso, già ammesso al beneficio
dell’affidamento in prova al servizio sociale, dopo il termine di tale misura, in
data 11 settembre 2010 fosse stato arrestato per spaccio di sostanze
stupefacenti, ciò che aveva determinato la declaratoria di esito negativo
dell’affidamento terminato il 29 luglio 2010, con determinazione della residua
pena da espiare insieme a quella subita per il reato commesso 1’11 settembre
2010, confluita nel provvedimento di cumulo in espiazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento a favore
della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in C 1.000,00.

avanzate da Boccalini David, con riguardo alla pena detentiva residua da

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Il consigliere estensore

Il presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

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