Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48996 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48996 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICCOLELLA ANTONIO N. IL 27/11/1977
avverso la sentenza n. 962/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.

1.L’8 aprile 2014 la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza emessa il 24 gennaio 2011 dal Tribunale di Taranto che
aveva dichiarato Antonio Ciccolella colpevole del reato previsto dall’art. 9, comma
2, 1. n. 1423 del 1956 e, ritenuta la sussistenza della contestata recidiva, lo aveva
condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione..

difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
LE controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza

di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative

i

2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il

univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di non osservare le
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obblighi.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi del!’ art.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

616 c.p.p.

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