Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48995 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48995 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAJDOUB MOHAMED IDRISS N. IL 25/10/1994
avverso la sentenza n. 121/2013 GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO,
del 24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto e in diritto.

1.11 24 settembre 2013 il giudice di pace di Agrigento dichiarava Majdour
Mohammed Idriss colpevole del reato previsto dall’art. 10 bis d. lgs. n. 286 del
1998 e successive modifiche e lo condannava alla pena di cinquemila euro di
ammenda.
2.Avverso tale sentenza proponeva “appello” il difensore d’ufficio di Majdour

giurisdizioni superiori.
Ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. la Corte d’appello di Palermo trasmetteva
gli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non è consentito l’appello
(art. 593, comma 3, c.p.p.).
Poiché l’impugnazione — erroneamente qualificata dal legale quale “appello” in
violazione del disposto di cui all’art. 593, comma 3, c.p.p. — è stata proposta da un
avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591,
primo comma, lett. a) e 613 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015.

Mohammed Idriss, avv. Vita Marino, non abilitata al patrocinio dinanzi alle

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