Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48994 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48994 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPPA ALESSANDRO AUGUSTO N. IL 24/01/1966
avverso l’ordinanza n. 3286/2009 CORTE P£SSISEJ APPELLO di
MILANO, del 15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 15 giugno 2012 la Corte di appello di Milano
ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da

Nappa Alessandro

Augusto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in data 5 giugno 2008, di
condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui

attinente al solo trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre per cassazione il Nappa tramite il difensore, il quale deduce, con
unico motivo, la nullità dell’ordinanza per illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del vizio
motivazionale denunciato.
L’ordinanza impugnata, invero, con argomentazione esauriente e
logicamente stringente, sottolinea che la sentenza del Tribunale aveva
giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e
l’entità della pena inflitta richiamando i numerosi precedenti penali del Nappa,
già condannato per furto, rapina, violazione della legge sugli stupefacenti, armi
ed altro; mentre l’atto di appello, senza confutare tale specifica ratio decidendi,
si limitava a postulare un trattamento sanzionatorio più mite sulla base della
mancanza di condanne per fatti successivi a quello contestato nel presente
processo. Da qui la ritenuta eccentricità del gravame rispetto alla decisione
impugnata di cui l’appellante, in punto di trattamento sanzionatorio, non aveva
proposto, in realtà, alcuna specifica censura.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
cost. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000, ai sensi
dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

all’art. 9 legge n. 1423 del 1956, per la genericità del motivo di impugnazione

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla
cassa delle ammende.

Il consigliere estensore

Il presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA