Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48994 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48994 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONACELLI MASSIMILIANO N. IL 13/07/1979
avverso la sentenza n. 320/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 6 febbraio 2014 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza emessa il

24 ottobre 2011 dal locale Tribunale che aveva dichiarato Massimiliano Monacelli
colpevole di plurime violazioni dell’art. 9, comma 2, 1. n. 1423 del 1956 e,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla
contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di

2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità, alla configurabilità della violazione della prescrizione di non

.4.5tr

associarsi con pregiudicati e di L….. onestamente, nonché alla dosimetria della
pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza

di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando
la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
i

reclusione.

chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di non osservare le
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obblighi.
2. Qualora, come nel caso in esame, al sorvegliato speciale di p.s. sia imposta la
prescrizione, mutuata dalla previsione dell’art. 5, comma terzo, I. n. 1423 del 1956,
di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne, ai fini della

costituendo la reiterata frequentazione di pregiudicati sintomo univoco della
abitualità di tale comportamento. Per converso un episodio isolato, come quello
contestato all’imputato al capo b), parte seconda delle imputazioni non può valere a
costituire la condotta incriminata (Cass., Sez. I, 13 marzo 2000, Sgobba; Cass., Sez.
I, 19 ottobre 2005, n. 41712, PG in proc. La Neve, rv. 232875). Nel caso in esame
la sentenza impugnata è, all’evidenza, esente da censure nella parte in cui ha
evidenziato i plurimi incontri con persone pregiudicate realizzati dall’imputato.
3. Hanno sicura valenza, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 9
1.n. 1423 del 1956 le prescrizioni imposte al sorvegliato speciale che, come nel caso
in esame, hanno lo scopo di rafforzare l’obbligo di osservare tutte le norme
funzionalmente idonee a contenerne la pericolosità: in tale prospettiva si può fare
sicuro riferimento a qualsiasi comportamento idoneo a integrare gli estremi di un
altro reato o di un illecito amministrativo, che contrasti con tale finalità. In tale
ambito interpretativo ben può essere ricompresa la guida senza patente, quale
condotta che costituisce una specifica violazione dell’obbligo di rispettare le leggi,
imposto al sorvegliato speciale di p.s., anche in ragione della revoca della patente di
guida direttamente connessa alla sottoposizione alla predetta misura (Cass., Sez. 1,
17 novembre 1994, n. 1053, rv. 200645; Cass., Sez. I, 1 dicembre 1995 n. 1053,
Chimenti; Cass., Sez. I, 9 gennaio 1996, n. 1888; Cass., Sez. I, 27 maggio 1987, n.
11103; Cass., Sez. 1, 10 dicembre 2003, n. 1673, rv. 227108). Tale revoca trova la
sua giustificazione nell’esigenza di impedire al sorvegliato speciale rapidi
spostamenti sul territorio e di prevenire, in tal modo, la commissione dei reati
(Cass., Sez. 1, 30 maggio 2006, n. 20388, rv. 234440).
La sentenza impugnata, che ha correttamente e logicamente motivato anche in
ordine a tali profili é, quindi, all’evidenza, esente dai vizi denunciati.

2

sussistenza del reato è necessario il requisito della abitualità della condotta,

4.Manifestamente infondate sono anche le censure concernenti il trattamento
sanzionatorio, sorretto da una motivazione rispettosa dei principi costantemente
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e fondato sulla qualità e natura dei reati
commessi e sulla negativa personalità die ricorrente.
5.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA