Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48993 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48993 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGLIESE ROCCO N. IL 25/11/1967
avverso la sentenza n. 413/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 22 maggio 2014 2014 la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la

sentenza emessa 1’11 dicembre 2013, all’esito di giudizio abbreviato, dal gup del
Tribunale di Locri che aveva dichiarato Rocco Pugliese colpevole dei reato previsti
dagli 10, 141. n. 497 del 1974 (capi a, b) , 23 1. n. 110 del 1975 (capo c), 648, 81
cpv. c.p. (capo d), 697, 81 cpv. c.p. (capo e) e, ritenuta la contestata recidiva,

aveva condannato alla pena di quattro anni, due mesi di reclusione e 3.600 euro di
multa.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità, inidonei a dimostrare la responsabilità dell’imputato ogni oltre
ragionevole dubbio.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza

di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, rie. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203),In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una
violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art.
192, comma 2, c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole
inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì,
postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in
sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando

r
,f-

ravvisata la continuazione fra i reati, tenuto conto della dimnuente per il rito, lo

la struttura razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di detenere illegalmente armi
comuni da sparo di provenienza delittuosa in quanto clandestine e munizioni.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pre ‘dente

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,

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