Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48992 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48992 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASSORA ROCCO CROCIFISSO N. IL 11/01/1972
avverso il decreto n. 29/2011 TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto deliberato il 6 giugno 2012 il Tribunale di Caltanissetta ha
respinto l’istanza di Bassora Rocco Crocifisso, destinatario di misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno, giusta decreto dello stesso Tribunale in data 23 aprile 2008, diretta

cassa delle ammende.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che il Bassora, indiziato di
appartenere alla famiglia gelese di Cosa Nostra, pur avendo dichiarato redditi
esigui ed essendo coniugato con donna invalida, a sua volta disoccupata,
disponeva presumibilmente di redditi diversi da quelli leciti, avendo precedenti
definitivi per alcune estorsioni e per un reato in materia di stupefacenti e,
anche, carichi pendenti per estorsioni aggravate ai sensi dell’art. 7 legge n. 203
del 1991.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Bassora,
tramite il difensore di fiducia, il quale, con un primo motivo, deduce la
violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché l’irrazionalità della
motivazione in ordine alla carenza di reddito ed alla impossibilità di
adempimento della cauzione; con un secondo motivo lamenta la violazione di
legge e l’irrazionalità della motivazione con riferimento all’erronea ed ingiusta
deduzione circa la disponibilità di redditi di provenienza illecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che il ricorso proposto avverso provvedimento in
materia di misure di prevenzione, emesso dal Tribunale, va convertito in
appello, non essendo testualmente consentito il ricorso “per saltum” se non
avverso le sentenze (Sez. 1, n. 4606 del 01/12/2009, dep. 03/02/2010, Alfano,
Rv. 245980).

2. Segue, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la qualificazione
del ricorso in esame come appello e la trasmissione degli atti alla competente
Corte di appello di Caltanissetta.

ad ottenere la revoca dell’impostagli cauzione di euro 2.000 da versare alla

P. Q. M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il presidente

Il consigliere estensore

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