Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48992 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48992 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRE’ ANGELO N. IL 24/06/1981
avverso la sentenza n. 829/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 7 ottobre 2014 la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la

sentenza emessa, il 7 febbraio 2013, all’esito di giudizio abbreviato, dal gup del
Tribunale di Reggio Calabria (in essa compresa la non esplicitata assoluzione, in
primo grado, per i reati di porto di arma comune da sparo clandestina, perché il fatto
non sussiste) che aveva dichiarato Angelo Giuffré colpevole dei reati a lui ascritti e,

la continuazione, tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva condannato alla
pena di tre anni, venti giorni di reclusione ed euro tremila di multa.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 2, 4, 7 1. n. 805 del 1967 e
successive modifiche, alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, alla
affermata configurabilità del delitto di ricettazione in assenza della prova della
colpevolezza della provenienza illecita dell’arma, al diniego delle circostanze
attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Con riferimento alle prime due censure il Collegio osserva che il controllo
affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni
di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale
vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto
priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da
risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il
filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da
far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28
maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, c.p.p.,
non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
i

escluse le ipotesi di cui agli artt. 4 e 23, comma 4,1. n. 11 O del 1975, ritenuta

formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio (risultanze delle attività di

dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza del fatto), indicative
univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di detenere illegalmente
(contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, invero, il ricorrente non è stato
condannato per il delitto di porto) il fucile a canne mozze, arma clandestina con
matricola abrasa e, quindi, proveniente all’evidenza da delitto, e le munizioni. I
giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno
evidenziato la piena sussistenza degli elementi costitutivi anche del delitto di
ricettazione e l’impossibilità di derubricazione nel reato previsto dall’art. 712 c.p.,
tenuto conto delle complessive modalità della condotta, univocamente indicative
dell’acquisizione della disponibilità dell’arma nella consapevolezza della sua
provenienza da reato a seguito dell’abrasione della matricola.
2.Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, peraltro genericamente
formulati, sono manifestamente infondati.
Dalla trama argomentativa della sentenza impugnata si evince che i giudici, nel
rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità,
hanno correttamente fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la
complessiva dosimetria della pena sulla qualità e natura del reato commesso e sulla
negativa personalità dell’imputato.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.

perquisizione e sequestro, esito degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria,

7e).–

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ORDINANZA

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P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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